Fideiussione
La fideiussione è un contratto per mezzo del quale una persona, detta fideiussore, garantisce con il proprio capitale l’adempimento di un’obbligazione contratta da altro soggetto.
Lo scopo di tale contratto, dunque, è avere una garanzia per un prestito di denaro.
Qual è la differenza tra pegno e ipoteca?
La differenza è molto grande, infatti la garanzia non è costituita su un bene specifico, ma all’intero patrimonio di una persona.
L’articolo 1936 del codice civile italiano recita:
“E’ fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un obbligazione altri. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.”
Fideiussione bancaria e assicurativa, quali sono le differenze?
La fideiussione bancaria è il contratto che il fideiussore stipula con la banca, che si prende il dovere di pagare quanto dovuto dal fideiussore nel caso in cui egli non potesse pagare.
La fideiussione assicurativa, invece, viene stipulata con un’assicurazione che a sua volta si impegna a pagare per conto del fideiussore.
Generalmente, i bandi di concorso a livello europeo richiedono questo genere di polizza, che viene stipulata tra il vincitore e l’ente che deve pagarlo. Quando i due soggetti non rispettano l’accordo, sarà l’ente assicuratore ad intervenire.
Nel mutuo
Nel caso di un mutuo, la fideiussione è una delle garanzie supplementari più richieste, soprattutto quando l’importo erogato con il mutuo supera l’importo massimo che può essere richiesto (generalmente l’80% del valore dell’immobile) e/o quando il mutuatario è titolare di un contratto di lavoro atipico senza busta paga.
Come si estingue?
La principale causa di estinzione della fideiussione è l’adempimento del debito principale, che risulta idoneo solo se la somma pagata può essere imputata al debito oppure ad una parte del debito garantito.
Anche la novazione oggettiva dell’obbligazione garantita comporta l’estinzione del debito.
Vi sono poi tre casi particolari, contenuti negli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., in cui la fideiussione viene estinta.
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