Avviamento commerciale
L’avviamento commerciale è l’indennità che deve versare il locatore di un immobile non abitativo al locatario, nei casi previsti dalla legge 392/78, al termine della locazione di un immobile.
Esso è costituito dal maggior valore che si può attribuire al complesso aziendale rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono.
L’avviamento è anche definito come la capacità dell’impresa di produrre utili. Questo dipende da diversi fattori ed evidenzia inoltre la stabilità della clientela che l’impresa ha maturato negli anni.
Indennità di avviamento commerciale: che cos’è?
L’indennità di avviamento commerciale è una somma di denaro che svolge una funzione riparatoria, al fine di compensare i disagi e i costi che il titolare/conduttore dovrà affrontare, a causa della volontà di ricesso del locatore, per la perdita della sede in cui viene esercitata l’attività.
L’indennità per la perdita dell’avviamento varia a seconda della destinazione d’uso dell’immobile.
Ecco come viene commisura per le diverse attività:
- 18 mensilità per attività industriali, commerciali e artigianali di impronta turistica
- 21 mensilità per attività alberghiere
Avviamento commerciale: componenti oggettive e soggettive
Le componenti oggettive rappresentano l’insieme delle caratteristiche che non possono essere modificate con un cambiamento di proprietà, come la location o la disponibilità di macchinari.
Le componenti soggettive comprendono le capacità dell’imprenditore di attirare e saper fidelizzare la clientela.
Le diverse tipologie
L’avviamento può essere di due tipi, quello interno e quello esterno.
L’avviamento interno è collegato alla corretta ed efficiente gestione aziendale, mentre quello esterno si rifà ad un’acquisizione diretta o indiretta da parte di un’azienda.
Per rappresentare l’avviamento sono necessari 3 elementi:
– L’utilità differita grazie alla quale l’avviamento concede di ottenere dei benefici economici
– I valori complessivi dei beni aziendali che rientrano nel prezzo di acquisizione
– L’impossibilità di considerare l’avviamento come bene autonomo e separato dall’azienda.
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