Imposte ipotecarie e catastali
Le imposte ipotecarie e catastali sono da versare, quando ci troviamo davanti all’acquisto, successione e donazione di un immobile.
Imposte ipotecarie e catastali: agevolazioni in caso di acquisto prima casa
In caso di acquisto di immobili destinati ad abitazione principale sono previste delle importanti agevolazioni in termini di imposte ipotecarie, catastali e di registro.
Evidenziamo due situazioni:
– Acquisto di un immobile destinato ad abitazione principale da privato: in questo caso le imposte ammonteranno in misura fissa di 50 € ciascuna e l’imposta di registro sarà dovuta in misura del 2%.
– Acquisto di un immobile destinato ad abitazione principale da ditta costruttrice: in questo caso tutte e tre le imposte ammonteranno in misura fissa a 200 euro ciascuna, oltre al versamento dell’iva ridotta al 4%.
L’imposta ipotecaria: cos’è?
L’imposta ipotecaria è un tributo indiretto disciplinato dal decreto legislativo n. 347 del 31/10/1990.
In occasione di formalità di trascrizione, iscrizioni, rinnovazioni, cancellazioni e annotazioni effettuate nei pubblici registri immobiliari sorge l’obbligo di pagare l’imposta.
Quali sono gli elementi principali?
Il presupposto per l’applicazione dell’imposta ipotecaria è la trascrizione, iscrizione, rinnovazione e cancellazione eseguite nei registri pubblici immobiliari.
Non sono invece soggette all’imposta ipotecaria le formalità effettuate nell’interesse dello Stato e quelle trasferite gratuitamente a favore di Regioni, Province e Comuni.
Come si paga?
Le modalità di pagamento dell’imposta ipotecaria sono:
– In caso vi sia anche il presupposto dell’imposta di registro, l’imposta viene corrisposta unitamente a questa e negli stessi termini;
– In altri casi, le imposte e sanzioni devono essere pagata al soggetto competente tramite il modello f23
L’imposta catastale: cos’è?
L’imposta catastale, invece, deve essere pagata qualvolta si esegue una voltura catastale, per via di cessioni, successioni, donazioni o costituzione di ipoteche.
Tale imposta è regolamentata dal decreto legislativo n. 347/1990.
Quali sono gli elementi principali?
L’imposta catastale è dovuta per le volture eseguite per cessioni, successioni, donazioni o costituzione di ipoteche e di diritti reali.
L’imposta non va invece pagata, per le seguenti casistiche:
– Cessioni a favore dello Stato;
– Trasferimenti a titolo gratuito a favore di Regioni, Province e Comuni
– Atti di esportazione a favore della pubblica utilità
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